Attività norme settore funebre
Attività norme settore funebre, Settore funerario e cimiteriale onoranze funebri «Ogni comune adotta Norme attività settore funerario un regolamento in materia funeraria riguardante le attività` funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria, tenendo conto delle disposizioni di principio»;
(Servizi per il commiato)
1. Previa autorizzazione comunale possono essere istituiti e gestiti da soggetti pubblici,
privati o misti esercenti l’attivita` funebre, in apposite sale, propri servizi per il commiato.
2. E` prevista l’istituzione di sale del commiato in locali attigui ai crematori edificati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Presso le sale del commiato, su istanza del familiare del defunto, sono ricevute, custodite
per brevi periodi ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private,
strutture sanitarie od ospedaliere.
4. E` compito del comune regolamentare l’attivita` di cui al presente articolo, secondo
principi uniformi stabiliti con normativa statale, eventualmente integrati con normativa
regionale.
5. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti pubblici, privati o misti, sono
fruibili da qualunque cittadino o esercente l’attivita` funebre, in condizioni di pari dignità`.
I servizi per il commiato possono essere altresı` destinati alla celebrazione delle
esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di
locali adatti a tale scopo.
6. I soggetti esercenti le sale del commiato non possono essere convenzionati con strutture
sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio mortuario, come previsto
dai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio.