La maggioranza si trovano nelle strutture sanitarie obbligatorio in ogni nosocomio o casa di cura che operi in regime di ricovero ex DPR 14 gennaio 1997; conosciute come camera mortuaria ospedaliera o camere ardente dell’ospedale, nelle case di riposo, o nella camera mortuaria del cimitero.
Nella nostra regione sicilia purtroppo siamo fermi al DPR 10 settembre 1990 n. 285, legge Nazionale in quanto la regione siciliana non ha mai emanato la legge regionale, come anno fatto quasi tutte le regioni in italia, quindi se un’impresa funebre vuole impiantare ed esercire una propria casa funeraria, deposito d’osservazione privato, sala del commiato, luoghi ove tenere in osservazione i defunti ” a cassa aperta” possiamo scordarcelo, abbiamo provato a farne autorizzare una, comune e ASL non sanno come autorizzarle la sicilia non ha mai legiferato in merito, ai sensi dell’Art. 9 Decreto Assessoriale Sanità 21 giugno 2004 la materia dei è ancora disciplinata dal solo DPR 10 settembre 1990 n. 285, il quale non contempla la possibilità, per le agenzie funebri, I presidi igienico sanitari entro cui mantenere e sorvegliare le salme, durante il periodo d’osservazione, sono quindi:
1) l’abitazione privata dove si è consumato il decesso se non inadatta e pericolosa
2) le strutture istituzionali di cui al capo III DPR n. 285/1990
3) il servizio mortuario sanitario camera mortuaria o camera ardente ospedaliera.